(Codice di procedura penale-art. 236)
 
                              Art. 236 
 
                 (Arresto facoltativo in flagranza) 
 
  Gli ufficiali e gli agenti di polizia  giudiziaria  e  della  forza
pubblica hanno facolta' di arrestare chi e' colto in flagranza di  un
delitto per il quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione
superiore nel massimo a sei mesi. 
 
  Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona  offesa
per il quale e' stabilita la predetta pena,  l'arresto  in  flagranza
puo'  essere   eseguito   qualora   l'offeso   dal   reato   dichiari
all'ufficiale od agente  della  polizia  giudiziaria  o  della  forza
pubblica presente nel luogo di voler proporre querela. 
 
  Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della  forza
pubblica hanno  altresi'  facolta'  di  arrestare  chi  e'  colto  in
flagranza delle contravvenzioni concernenti  le  armi  o  le  materie
esplodenti, prevedute dal codice penale o da  altre  leggi,  o  delle
contravvenzioni prevedute dagli articoli 670, 671, 688, 707 e 708 del
codice penale, e chi e' stato dichiarato  contravventore  abituale  o
professionale, quando ha commesso una  contravvenzione  della  stessa
indole  di  quelle  per  le  quali  riporto'  la   dichiarazione   di
abitualita' o di professionalita'.