Art. 236 (Arresto facoltativo in flagranza) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facolta' di arrestare chi e' colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei mesi. Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa per il quale e' stabilita la predetta pena, l'arresto in flagranza puo' essere eseguito qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre querela. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno altresi' facolta' di arrestare chi e' colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti, prevedute dal codice penale o da altre leggi, o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 670, 671, 688, 707 e 708 del codice penale, e chi e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale, quando ha commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riporto' la dichiarazione di abitualita' o di professionalita'.