Art. 237 (Flagranza) E' flagrante il reato che si commette attualmente. Il reato permanente e' flagrante fino a che sia cessata la permanenza. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato. Si considera pure in stato di flagranza chi immediatamente dopo il reato e' inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso dal reato o da altre persone, ovvero e' sorpreso con cose o tracce le quali facciano presumere che egli abbia commesso poco prima il reato.