(Codice di procedura penale-art. 237)
 
                              Art. 237 
 
                             (Flagranza) 
 
  E' flagrante  il  reato  che  si  commette  attualmente.  Il  reato
permanente e' flagrante fino a che sia cessata la permanenza. 
 
  E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il
reato. 
 
  Si considera pure in stato di flagranza chi immediatamente dopo  il
reato e' inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso dal reato  o  da
altre persone, ovvero e' sorpreso con cose o tracce le quali facciano
presumere che egli abbia commesso poco prima il reato.