(Codice di procedura penale-art. 238)
 
                              Art. 238 
 
                    (Fermo di indiziati di reato) 
 
  Anche fuori dei casi di flagranza, quando v'e' fondato sospetto  di
fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia  giudiziaria  o  della
forza pubblica possono fermare, e i primi  possono  anche  trattenere
sotto custodia, le persone gravemente indiziate di un reato  per  cui
sia obbligatorio il mandato di cattura, in attesa  del  provvedimento
dell'Autorita' giudiziaria, alla  quale  deve  esser  data  immediata
partecipazione del fermo compiuto. Si osservano in tal caso in quanto
siano applicabili le norme degli articoli  riguardanti  l'arresto  in
flagranza.