Art. 238 (Fermo di indiziati di reato) Anche fuori dei casi di flagranza, quando v'e' fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare, e i primi possono anche trattenere sotto custodia, le persone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura, in attesa del provvedimento dell'Autorita' giudiziaria, alla quale deve esser data immediata partecipazione del fermo compiuto. Si osservano in tal caso in quanto siano applicabili le norme degli articoli riguardanti l'arresto in flagranza.