(Codice di procedura penale-art. 239)
 
                              Art. 239 
 
            (Persone arrestate fuori dei casi consentiti) 
 
  Fuori dei casi preveduti  dagli  articoli  precedenti,  la  persona
arrestata senza ordine  o  mandato  dell'Autorita'  giudiziaria  deve
essere  immediatamente  liberata  dallo  stesso  ufficiale   che   ha
proceduto all'arresto o da quello al quale l'arrestato e' presentato.