Art. 240 (Divieto d'arresto in determinate circostanze) L'arresto senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria non e' ammesso quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima. Se l'arresto e' avvenuto, deve disporsi la liberazione anche da parte dell'ufficiale che lo ha eseguito o di quello al quale l'arrestato e' presentato, appena constatate le dette condizioni.