(Codice di procedura penale-art. 240)
 
                              Art. 240 
 
           (Divieto d'arresto in determinate circostanze) 
 
  L'arresto senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria non  e'
ammesso quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare  che
questo venne compiuto nell'adempimento di un dovere o  nell'esercizio
di una facolta' legittima. Se l'arresto e' avvenuto, deve disporsi la
liberazione anche da parte dell'ufficiale che lo  ha  eseguito  o  di
quello al quale l'arrestato e' presentato, appena constatate le dette
condizioni.