Art. 241 (Regole per l'esercizio della facolta' d'arresto) Quando la legge da' facolta' di eseguire l'arresto senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica devono tener conto delle qualita' morali e sociali della persona e delle circostanze del fatto. Se reputano di non eseguire l'arresto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono far sottoscrivere all'interessato un atto di sottomissione con il quale con o senza cauzione o malleveria egli si obbliga a rimanere a disposizione dell'Autorita'. Se l'interessato rifiuta di sottomettersi a tale obbligo o non l'osserva, si procede all'arresto.