(Codice di procedura penale-art. 241)
 
                              Art. 241 
 
          (Regole per l'esercizio della facolta' d'arresto) 
 
  Quando la legge da' facolta' di eseguire l'arresto senza  ordine  o
mandato dell'Autorita' giudiziaria, gli ufficiali  e  gli  agenti  di
polizia giudiziaria o della forza pubblica devono tener  conto  delle
qualita' morali e sociali  della  persona  e  delle  circostanze  del
fatto. Se reputano  di  non  eseguire  l'arresto,  gli  ufficiali  di
polizia giudiziaria possono far sottoscrivere all'interessato un atto
di sottomissione con il quale con o senza cauzione o malleveria  egli
si obbliga a rimanere a disposizione dell'Autorita'. Se l'interessato
rifiuta di sottomettersi a tale obbligo o non l'osserva,  si  procede
all'arresto.