(Codice di procedura penale-art. 242)
 
                              Art. 242 
 
              (Facolta' d'arresto da parte dei privati) 
 
  Nei casi indicati nell'articolo 235 ogni persona e'  autorizzata  a
procedere  all'arresto  in  flagranza,  quando  si  tratta  di  reati
perseguibili d'ufficio. 
 
  Chi procede all'arresto puo' altresi' prendere in custodia le  cose
costituenti il corpo del reato, nel qual caso assume, fino a che  non
ne abbia fatto la consegna all'Autorita', la qualita' e gli  obblighi
del custode di cose sequestrate. 
 
  La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo  consegnare
l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato a  un  ufficiale
od agente di polizia giudiziaria o  della  forza  pubblica  il  quale
compila il processo verbale della consegna e, se richiesto, ne da' un
certificato a chi l'ha eseguita.