Art. 242 (Facolta' d'arresto da parte dei privati) Nei casi indicati nell'articolo 235 ogni persona e' autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di reati perseguibili d'ufficio. Chi procede all'arresto puo' altresi' prendere in custodia le cose costituenti il corpo del reato, nel qual caso assume, fino a che non ne abbia fatto la consegna all'Autorita', la qualita' e gli obblighi del custode di cose sequestrate. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato a un ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica il quale compila il processo verbale della consegna e, se richiesto, ne da' un certificato a chi l'ha eseguita.