(Codice di procedura penale-art. 244)
 
                              Art. 244 
 
(Doveri degli ufficiali e agenti della polizia  giudiziaria  e  della
     forza pubblica nel caso di arresto senza ordine o mandato) 
 
  Gli ufficiali della polizia giudiziaria i  quali,  senza  ordine  o
mandato dell'Autorita' giudiziaria, hanno eseguito l'arresto  di  una
persona o hanno avuto in consegna l'arrestato,  qualora  non  debbano
liberarlo in osservanza degli articoli 239, 240 e 241 o per  mancanza
di querela, devono porlo immediatamente, e in ogni caso non oltre  le
ventiquattro ore a disposizione del procuratore del Re o del  pretore
del luogo del commesso reato o del luogo dell'arresto, salvo  che  il
procuratore del Re o  il  pretore  informato  dell'arresto  riconosca
necessaria una dilazione maggiore. Al procuratore del Re o al pretore
e' pure trasmesso il processo verbale d'arresto. 
 
  Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della  forza
pubblica che hanno arrestato  un  minore  degli  anni  diciotto,  una
donna,  un  ecclesiastico   o   un   religioso,   devono   custodirlo
separatamente.