Art. 244 (Doveri degli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel caso di arresto senza ordine o mandato) Gli ufficiali della polizia giudiziaria i quali, senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria, hanno eseguito l'arresto di una persona o hanno avuto in consegna l'arrestato, qualora non debbano liberarlo in osservanza degli articoli 239, 240 e 241 o per mancanza di querela, devono porlo immediatamente, e in ogni caso non oltre le ventiquattro ore a disposizione del procuratore del Re o del pretore del luogo del commesso reato o del luogo dell'arresto, salvo che il procuratore del Re o il pretore informato dell'arresto riconosca necessaria una dilazione maggiore. Al procuratore del Re o al pretore e' pure trasmesso il processo verbale d'arresto. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica che hanno arrestato un minore degli anni diciotto, una donna, un ecclesiastico o un religioso, devono custodirlo separatamente.