Art. 245 (Interrogatorio dell'arrestato) Il procuratore del Re o il pretore procede all'interrogatorio appena l'arrestato e' stato posto a sua disposizione. L'interrogatorio puo' essere per giustificato motivo ritardato, ma in tal caso deve aver luogo al piu' presto possibile e il motivo del ritardo e' dichiarato nel processo verbale. Fuori dei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 88, se l'arrestato e' affetto da tale infermita' da non poter essere condotto in carcere o al cospetto dell'Autorita' giudiziaria, il procuratore del Re o il pretore si reca ad interrogarlo e quando non deve ordinarne la liberazione ne ordina con decreto la custodia nel luogo in cui si trova, per mezzo degli agenti della forza pubblica, ovvero il ricovero in un pubblico ospedale sotto la medesima custodia, se pare necessaria, fino a che possa essere trasferito al carcere.