Art. 246 (Provvedimenti del procuratore del Re e del pretore relativi alla liberta' personale dell'arrestato) Dopo l'interrogatorio, il procuratore del Re o il pretore ordina con decreto motivato che l'arrestato sia posto immediatamente in liberta', se risulta evidente che l'arresto avvenne fuori dei casi preveduti dalla legge o per errore ovvero che il fatto non sussiste o che l'arrestato non lo ha commesso o che la legge non prevede il fatto come reato o che l'azione penale non puo' essere iniziata. In questi casi e' ordinata la trasmissione degli atti all'archivio, a norma dell'articolo 74. La liberazione e' altresi' ordinata se l'arresto e' avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria. Se non deve ordinare la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore del Re o il pretore dispone che l'imputato rimanga in stato d'arresto a disposizione dell'Autorita' competente per il procedimento e a questa ne e' data immediata notizia. Se l'arrestato non ha compiuto gli anni quattordici, ne e' ordinata con decreto la consegna all'Autorita' di pubblica sicurezza, affinche' provveda a norma di legge. Se l'arrestato ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto e si tratta di reato per il quale e' imposto o autorizzato il mandato di cattura, il procuratore del Re o il pretore puo' ordinarne con decreto il ricovero in un riformatorio giudiziario, salva in ogni caso la facolta' del procuratore generale stabilita nell'articolo 40.