(Codice di procedura penale-art. 246)
 
                              Art. 246 
 
(Provvedimenti del procuratore del Re e  del  pretore  relativi  alla
                 liberta' personale dell'arrestato) 
 
  Dopo l'interrogatorio, il procuratore del Re o  il  pretore  ordina
con decreto motivato che  l'arrestato  sia  posto  immediatamente  in
liberta', se risulta evidente che l'arresto avvenne  fuori  dei  casi
preveduti dalla legge o per errore ovvero che il fatto non sussiste o
che l'arrestato non lo ha commesso o che  la  legge  non  prevede  il
fatto come reato o che l'azione penale non puo' essere  iniziata.  In
questi casi e' ordinata la trasmissione degli  atti  all'archivio,  a
norma dell'articolo 74. 
 
  La liberazione e' altresi' ordinata se l'arresto e' avvenuto, fuori
dei casi preveduti dagli articoli 235, 236  e  238,  senza  ordine  o
mandato dell'Autorita' giudiziaria. 
 
  Se non deve ordinare la liberazione e non ritiene  di  procedere  a
giudizio direttissimo, il procuratore del Re o il pretore dispone che
l'imputato rimanga in stato d'arresto a  disposizione  dell'Autorita'
competente per il procedimento  e  a  questa  ne  e'  data  immediata
notizia. 
 
  Se l'arrestato non ha compiuto gli anni quattordici, ne e' ordinata
con  decreto  la  consegna  all'Autorita'  di   pubblica   sicurezza,
affinche' provveda a norma di legge. 
 
  Se l'arrestato ha compiuto gli anni quattordici  ma  non  ancora  i
diciotto e si tratta di reato per il quale e' imposto  o  autorizzato
il mandato di cattura, il  procuratore  del  Re  o  il  pretore  puo'
ordinarne con decreto il ricovero  in  un  riformatorio  giudiziario,
salva in ogni caso la facolta'  del  procuratore  generale  stabilita
nell'articolo 40.