(Codice di procedura penale-art. 247)
 
                              Art. 247 
 
         (Casi nei quali puo' ordinarsi la custodia in casa) 
 
  Se e' arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole  o
persona che si trova in condizioni di salute  particolarmente  gravi,
ovvero quando le circostanze del fatto e le qualita' morali e sociali
dell'arrestato lo consentono, il procuratore del Re o il pretore puo'
disporre con decreto motivato che in luogo  di  essere  custodita  in
carcere  la  persona  arrestata  rimanga  provvisoriamente  in  stato
d'arresto  nella  sua   abitazione.   Sono   applicabili   le   altre
disposizioni dell'articolo 259. 
 
  La disposizione  precedente  non  si  applica  nei  casi  preveduti
dall'articolo 253 e dal numero 2° dell'articolo 254.