Art. 247 (Casi nei quali puo' ordinarsi la custodia in casa) Se e' arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, ovvero quando le circostanze del fatto e le qualita' morali e sociali dell'arrestato lo consentono, il procuratore del Re o il pretore puo' disporre con decreto motivato che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato d'arresto nella sua abitazione. Sono applicabili le altre disposizioni dell'articolo 259. La disposizione precedente non si applica nei casi preveduti dall'articolo 253 e dal numero 2° dell'articolo 254.