Art. 248 (Doveri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica nel caso d'arresto per ordine o mandato) Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica che hanno proceduto ad un arresto per ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria, devono condurre l'arrestato in carcere e trasmettere il processo verbale d'arresto, secondo le norme stabilite nell'articolo 244, all'Autorita' che ha emesso l'ordine o il mandato.