(Codice di procedura penale-art. 248)
 
                              Art. 248 
 
(Doveri degli ufficiali ed agenti  di  polizia  giudiziaria  o  della
       forza pubblica nel caso d'arresto per ordine o mandato) 
 
  Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della  forza
pubblica che hanno proceduto ad  un  arresto  per  ordine  o  mandato
dell'Autorita' giudiziaria, devono condurre l'arrestato in carcere  e
trasmettere il processo verbale d'arresto, secondo le norme stabilite
nell'articolo 244, all'Autorita' che ha emesso l'ordine o il mandato.