(Codice di procedura penale-art. 249)
 
                              Art. 249 
 
          (Liberazione di arrestati per errore di persona) 
 
  Quando  e'  assolutamente  certo  che  vi  e'  errore  di  persona,
l'arrestato deve essere posto immediatamente in liberta' anche  dagli
ufficiali od agenti della polizia giudiziaria o della forza  pubblica
che hanno eseguito l'arresto. 
 
  Il provvedimento e' sempre comunicato al procuratore del  Re  o  al
pretore del luogo dell'avvenuto arresto e, quando  vi  sia  ordine  o
mandato, anche all'Autorita' che lo ha emesso.