Art. 249 (Liberazione di arrestati per errore di persona) Quando e' assolutamente certo che vi e' errore di persona, l'arrestato deve essere posto immediatamente in liberta' anche dagli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica che hanno eseguito l'arresto. Il provvedimento e' sempre comunicato al procuratore del Re o al pretore del luogo dell'avvenuto arresto e, quando vi sia ordine o mandato, anche all'Autorita' che lo ha emesso.