Art. 182. (Art. 186 T. U. 1926). L'assegnazione al contino di polizia e' pronunciata con ordinanza dalla Commissione provinciale di cui all'art. 166, su rapporto motivato del questore. Nell'ordinanza e' determinata la durata. La Commissione puo' ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.