Art. 184. (Art. 188 T. U. 1926). Contro l'ordinanza di assegnazione e' ammesso ricorso ad una Commissione di appello, che risiede presso il Ministero dell'interno, composta dal Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno, che la convoca e la presiede, dall'Avvocato generale presso la Corte di appello di Roma, dal Capo della polizia, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali e da un ufficiale generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designati dai rispettivi Comandi generali. Il ricorso deve essere presentato nel termine di giorni dieci dalla comunicazione dell'ordinanza e non ne sospende l'esecuzione. Anche le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per la esecuzione.