(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 184)
 
                              Art. 184. 
 
                       (Art. 188 T. U. 1926). 
 
  Contro l'ordinanza  di  assegnazione  e'  ammesso  ricorso  ad  una
Commissione di appello, che risiede presso il Ministero dell'interno,
composta dal Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno, che
la convoca e la presiede, dall'Avvocato generale presso la  Corte  di
appello di Roma, dal Capo della polizia,  da  un  ufficiale  generale
dell'Arma dei carabinieri reali e  da  un  ufficiale  generale  della
Milizia  volontaria  per  la  sicurezza  nazionale,   designati   dai
rispettivi Comandi generali. 
 
  Il ricorso deve essere presentato nel termine di giorni dieci dalla
comunicazione dell'ordinanza e non ne sospende l'esecuzione. 
 
  Anche le decisioni della Commissione di appello sono comunicate  al
Ministero dell'interno per la esecuzione.