(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 185)
 
                              Art. 185. 
 
                       (Art. 189 T. U. 1926). 
 
  Tanto nel caso di confino in un comune del Regno, quanto  nel  caso
di confino in una colonia, il  confinato  ha  l'obbligo  di  darsi  a
stabile  lavoro  nei  modi  stabiliti  dall'autorita'   di   pubblica
sicurezza preposta alla sua sorveglianza. 
 
  L'autorita' predetta, nel  prescrivere  al  confinato  di  darsi  a
stabile lavoro, terra' conto delle necessita' locali e  della  natura
dei lavori pubblici da  eseguire,  secondo  le  determinazioni  delle
competenti autorita'. 
 
  L'assegnato al confino deve,  inoltre,  osservare  tutte  le  altre
prescrizioni dell'autorita' di pubblica sicurezza. 
 
  Le  prescrizioni  predette  sono  trascritte  sopra  una  carta  di
permanenza che e' consegnata al confinato. 
 
  Della consegna e' redatto processo verbale.