Art. 185. (Art. 189 T. U. 1926). Tanto nel caso di confino in un comune del Regno, quanto nel caso di confino in una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza. L'autorita' predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terra' conto delle necessita' locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorita'. L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorita' di pubblica sicurezza. Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che e' consegnata al confinato. Della consegna e' redatto processo verbale.