(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 186)
 
                              Art. 186. 
 
                       (Art. 190 T. U. 1926). 
 
  All'assegnato al confino puo' essere, fra l'altro, prescritto: 
 
  1° di non allontanarsi  dall'abitazione  scelta,  senza  preventivo
avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza; 
 
  2° di non rincasare la sera piu' tardi e di non uscire  il  mattino
piu' presto di una determinata ora; 
 
  3° di non detenere o portare armi proprie od altri  strumenti  atti
ad offendere; 
 
  4°  di  non  frequentare  postriboli,  osterie  od  altri  esercizi
pubblici; 
 
  5°  di   non   frequentare   pubbliche   riunioni,   spettacoli   o
trattenimenti pubblici; 
 
  6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti ; 
 
  7° di presentarsi all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  preposta
alla sorveglianza, nei giorni  che  gli  sono  indicati,  e  ad  ogni
chiamata di essa; 
 
  8° di portare sempre con se' la carta di permanenza e  di  esibirla
ad  ogni  richiesta  degli  ufficiali  o  degli  agenti  di  pubblica
sicurezza.