Art. 127. (Art. 46, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Il libero docente decade dall'abilitazione se per cinque anni consecutivi non abbia esercitato l'insegnamento senza legittimi impedimenti. La decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro su rapporto del rettore o direttore, udite le deduzioni dell'interessato. Decade di diritto dall'abilitazione se abbia conseguito la nomina a professore di ruolo presso Universita' o Istituti superiori, salvo il disposto dell'art. 117, comma secondo, lettera a).