(Testo unico-art. 128)
                              Art. 128. 
 
(Art. 12, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art.  10  commi
2° e 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927,  n.  2135  -  Art.  7,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Ai liberi docenti puo' essere revocata dal Ministro  l'abilitazione
all'insegnamento, quando, per manifestazioni compiute  nell'esercizio
del loro ufficio o anche indipendentemente da esso, non  diano  piena
garanzia di un  fedele  adempimento  dei  propri  doveri,  ovvero  si
pongano in condizioni di incompatibilita' con le  generali  direttive
del Governo. 
  Per le determinazioni in ordine alla revoca di  detta  abilitazione
sara'  prefisso  all'interessato  un   termine   per   la   eventuale
presentazione delle proprie deduzioni.