Art. 128. (Art. 12, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 10 commi 2° e 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Ai liberi docenti puo' essere revocata dal Ministro l'abilitazione all'insegnamento, quando, per manifestazioni compiute nell'esercizio del loro ufficio o anche indipendentemente da esso, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri, ovvero si pongano in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive del Governo. Per le determinazioni in ordine alla revoca di detta abilitazione sara' prefisso all'interessato un termine per la eventuale presentazione delle proprie deduzioni.