(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 171)
                              Art. 171. 
                    (Convocazione dei creditori). 
 
  Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica  dell'elenco
dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture  contabili
presentate  a  norma  dell'art.   161,   apportando   le   necessarie
rettifiche. 
  Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata  o
con  telegramma  ai  creditori  un  avviso  contenente  la  data   di
convocazione dei creditori e le proposte del debitore. 
  Quando la comunicazione prevista dal comma precedente e' sommamente
difficile per il rilevante numero dei creditori o per la  difficolta'
di  identificarli  tutti,  il  tribunale,  sentito   il   commissario
giudiziale, puo' dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126. 
  Se vi sono obbligazionisti,  il  termine  previsto  dall'art.  163,
primo comma n. 2, deve essere raddoppiato. 
  In ogni caso l'avviso di convocazione per  gli  obbligazionisti  e'
comunicato al loro rappresentante comune. 
  Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni  del
Regio decreto-legge 8 febbraio 1924, numero 136.