(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 172)
                              Art. 172. 
              (Operazioni e relazione del commissario). 
 
  Il commissario giudiziale redige l'inventario  del  patrimonio  del
debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del  dissesto,
sulla condotta del debitore, sulle proposte  di  concordato  e  sulle
garanzie offerte ai creditori, e la deposita  in  cancelleria  almeno
tre giorni prima dell'adunanza dei creditori. 
  Su richiesta del commissario il giudice puo' nominare uno stimatore
che lo assista nella valutazione dei beni.