(Codice della navigazione-art. 224)
                              Art. 224. 
         (Riserva del cabotaggio e del servizio marittimo). 
 
  Il cabotaggio tra i porti del Regno, nonche' il servizio  marittimo
dei porti, delle rade  e  delle  spiagge  sono  riservati  alle  navi
nazionali,  salvo  che  sia  diversamente  stabilito  da  convenzioni
internazionali.