(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 275)
                              Art. 275. 
                       (Registro d'iscrizione) 

 
  Il personale  tecnico  delle  costruzioni  navali  e'  iscritto  in
registri conformi al modello approvato dal  ministro  per  la  marina
mercantile, tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario. 
  Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo,  riporta
la data sotto la quale si effettua e indica: 
    a) le generalita' dell'iscritto; 
    b) il domicilio; 
    c) l'abilitazione professionale di cui e' in possesso; 
    d)   i   dati   relativi   all'attivita'   professionale   svolta
dall'iscritto, precisandone i periodi. 
  Nel registro del personale  tecnico  delle  costruzioni  navali  si
annotano inoltre: 
    1)  i  titoli  professionali   e   le   abilitazioni   conseguiti
successivamente all'iscrizione; 
    2) le benemerenze civili e militari; 
    3) il cambiamento di domicilio; 
    4) le condanne riportate.