(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 276)
                              Art. 276. 
                     (Certificato d'iscrizione) 

 
  All'iscritto e' rilasciato un certificato d'iscrizione conforme  al
modello approvato dal ministro per la marina mercantile. 
  Su tale certificato sono riprodotte le indicazioni e le annotazioni
risultanti dal registro, salvo quelle relative alle condanne.