(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 277)
                              Art. 277. 
                         (Ingegnere navale) 

 
  Per essere iscritto in qualita' di ingegnere navale nel registro di
cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti: 
    1)  possedere  il  titolo  di   abilitazione   alla   professione
d'ingegnere navale, 
    2) avere compiuto ventitre' anni di eta'; 
    3)  non  avere  riportato   condanna   per   i   reati   indicati
nell'articolo 238, n. 4. 
  L'ingegnere navale puo' progettare o dirigere  la  costruzione,  la
trasformazione e la riparazione di navi e galleggianti  di  qualsiasi
tipo e tonnellaggio.