Art. 277. (Ingegnere navale) Per essere iscritto in qualita' di ingegnere navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti: 1) possedere il titolo di abilitazione alla professione d'ingegnere navale, 2) avere compiuto ventitre' anni di eta'; 3) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4. L'ingegnere navale puo' progettare o dirigere la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo e tonnellaggio.