Art. 279. (Allievo maestro d'ascia). Chi intende dedicarsi alla professione di maestro d'ascia deve domandare l'iscrizione nel registro come allievo maestro d'ascia. Per tale iscrizione 6 necessario avere compiuto i quattordici anni di eta', avere compiuto gli stadi del corso superiore elementare ed essere domiciliato in uno dei comuni dello Stato.