Art. 280. (Maestro d'ascia) Per conseguire l'abilitazione all'esercizio della, professione di maestro d'ascia occorrono i seguenti requisiti: a) avere compiuto i ventuno anni di eta'; b) essere iscritto nel registro di cui all'articolo 279; c) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; d) avere lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo maestro d'ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta innanzi l'autorita' marittima mercantile da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuto; e) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il maestro d'ascia, puo' costruire e riparare navi e galleggianti in legno di stazza lorda non superiore alle centocinquanta tonnellate.