(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 280)
                              Art. 280. 
                          (Maestro d'ascia) 

 
  Per conseguire l'abilitazione all'esercizio della,  professione  di
maestro d'ascia occorrono i seguenti requisiti: 
    a) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    b) essere iscritto nel registro di cui all'articolo 279; 
    c)  non  avere  riportato   condanna   per   i   reati   indicati
nell'articolo 238, n. 4; 
    d) avere lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo maestro
d'ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni  navali;
tale  tirocinio  si  comprova  con  la  dichiarazione  fatta  innanzi
l'autorita' marittima mercantile da coloro  sotto  la  direzione  dei
quali fu compiuto; 
    e) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. 
  Il maestro d'ascia, puo' costruire e riparare navi  e  galleggianti
in  legno  di  stazza  lorda  non   superiore   alle   centocinquanta
tonnellate.