Art. 281. (Cancellazione dai registri) Alla cancellazione dai registri del personale tecnico delle costruzioni navali si procede oltre che nei casi previsti dall'articolo 1254 del codice, per i seguenti motivi: a) morte dell'iscritto; b) dichiarazione dell'iscritto di volere abbandonare la professione; c) avere riportato condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 238, n. 4. La causa di cancellazione prevista, dalla lett. c) del presente articolo non si applica agli allievi maestri d'ascia.