Art. 124. Al fine di assicurare lo sviluppo dell'energia nucleare nella comunita', la Commissione: vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtu' del Trattato stesso, formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda, ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario, dispone di un proprio potere di decisione, e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e dell'Assemblea, alle condizioni previste dal presente Trattato, esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.