(Trattato-art. 128)
                              Art. 128 
 
  A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri
della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o
di ufficio. 
  L'interessato e' sostituito per la restante durata del suo mandato.
Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che non vi e'
motivo di procedere ad una sostituzione. 
  Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo  129,
i membri della Commissione restano in carica fino a quando non  siasi
provveduto alla loro sostituzione.