(Allegato- art. 167)
                              Art. 167. 
 
  Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti: 
    1) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai
diritti fissi postali sugli  atti  e  commissioni  inerenti  al  loro
ufficio e dai diritti di chiamata di  causa,  anche  se  le  relative
prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario; 
    2) con la terza parte della percentuale di cui allo art. 122,  n.
2; al netto della tassa di cui all'art. 154. 
  Detta quota e' a carico degli ufficiali giudiziari. 
  E'  dovuta  agli   aiutanti   che   prestano   effettivo   servizio
nell'ufficio  al  momento  dell'invio  da  parte  dello  ufficio  del
registro delle somme recuperate spettanti agli ufficiali  giudiziari,
la terza parte delle somme medesime. 
  Si osservano, in quanto applicabili; le disposizioni degli articoli
126, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 140 e degli articoli da 141 a
145.