Art. 167. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti: 1) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio e dai diritti di chiamata di causa, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario; 2) con la terza parte della percentuale di cui allo art. 122, n. 2; al netto della tassa di cui all'art. 154. Detta quota e' a carico degli ufficiali giudiziari. E' dovuta agli aiutanti che prestano effettivo servizio nell'ufficio al momento dell'invio da parte dello ufficio del registro delle somme recuperate spettanti agli ufficiali giudiziari, la terza parte delle somme medesime. Si osservano, in quanto applicabili; le disposizioni degli articoli 126, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 140 e degli articoli da 141 a 145.