(Allegato- art. 168)
                              Art. 168. 
 
  Gli aiutanti  ufficiali  giudiziari  addetti  allo  stesso  ufficio
devono ripartire tra loro in quote uguali i proventi e  la  parte  di
percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettanti. 
  L'ufficiale giudiziario dirigente determina l'importo  delle  quote
spettanti a ciascun aiutante ufficiale  giudiziario  e  procede  alle
operazioni di riparto comprendendovi anche gli assenti  per  regolare
congedo. 
  Delle  operazioni  di  riparto  e'  redatto  verbale,   che   viene
depositato in cancelleria, previa comunicazione agli  interessati,  i
quali  hanno  diritto  di  proporre  reclamo  con  ricorso  al   capo
dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito.