Art. 171. Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 154. Il versamento allo Stato previsto dall'art. 155 e' dovuto dall'aiutante ufficiale giudiziario nella misura e con le modalita' ivi stabilite sulla parte dei proventi percepiti eccedente l'importo dello stipendio mensile al secondo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente qualifica di archivista capo. Negli uffici nei quali prestano servizio aiutanti ufficiali giudiziari, il dieci per cento della spesa che gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a detrarre ai fini indicati negli articoli 147 e 155 e' calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, compresi quelli di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari, e sull'importo totale delle percentuali, compresa la quota devoluta agli aiutanti medesimi.