(Allegato- art. 171)
                              Art. 171. 
 
  Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni  di
cui all'art. 154. 
  Il  versamento  allo  Stato  previsto  dall'art.  155   e'   dovuto
dall'aiutante ufficiale giudiziario nella misura e con  le  modalita'
ivi stabilite sulla parte dei proventi percepiti eccedente  l'importo
dello  stipendio  mensile  al  secondo  aumento  periodico  spettante
all'impiegato civile dello Stato avente qualifica di archivista capo. 
  Negli  uffici  nei  quali  prestano  servizio  aiutanti   ufficiali
giudiziari,  il  dieci  per  cento  della  spesa  che  gli  ufficiali
giudiziari  sono  autorizzati  a  detrarre  ai  fini  indicati  negli
articoli 147  e  155  e'  calcolato  sull'ammontare  complessivo  dei
proventi, compresi  quelli  di  spettanza  degli  aiutanti  ufficiali
giudiziari, e sull'importo  totale  delle  percentuali,  compresa  la
quota devoluta agli aiutanti medesimi.