(Regolamento-art. 199)
 
                              Art. 199. 
 
  Nei termini prefissi, le Ragionerie delle Intendenze di  finanza  e
degli  altri  uffizi  provinciali  e  compartimentali  inviano   alle
rispettive Amministrazioni centrali i conti  designati  nel  presente
regolamento od in apposite istruzioni, e forniscono alle medesime  in
ogni tempo quei prospetti, schiarimenti, notizie e dimostrazioni  che
saranno loro richieste.