Art. 199. Nei termini prefissi, le Ragionerie delle Intendenze di finanza e degli altri uffizi provinciali e compartimentali inviano alle rispettive Amministrazioni centrali i conti designati nel presente regolamento od in apposite istruzioni, e forniscono alle medesime in ogni tempo quei prospetti, schiarimenti, notizie e dimostrazioni che saranno loro richieste.