Art. 50. Gli Aero Club Federati, che abbiano ottenuto la federazione all'Aero Club d'Italia in base alle norme in vigore col precedente Statuto, la conservano e, pertanto, partecipano all'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi dell'Aero Club d'Italia, fermo il requisito dell'anzianita' di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea. Essi dovranno adeguare, a pena di decadenza, il loro Statuto al nuovo Statuto tipo entro novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per gli Aero Club gia' federati all'Aero Club d'Italia in base alle norme in vigore col precedente Statuto e che praticano le attivita' di cui all'art. 6 n. 1 lettere i) e j) vige l'obbligo di osservanza del requisito di cui all'art. 7, comma 1, n. 2 gia' previsto per gli Aero Club che svolgono le attivita' di cui all'art. 6, n. 1 dalla lettera a) alla lettera h). Le modifiche dello Statuto degli Aero Club Locali, tese all'adeguamento dello stesso allo Statuto tipo approvato dall'Aero Club d'Italia e dalle competenti Autorita', debbono essere adottate dall'Assemblea ordinaria dell'Aero Club Locale in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, e, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie di cui trattasi debbono essere approvate dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia ai sensi dell'art. 25, comma 2, n. 22, del presente Statuto.