(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 50)
                              Art. 50. 
 
    Gli Aero Club  Federati,  che  abbiano  ottenuto  la  federazione
all'Aero Club d'Italia in base alle norme in  vigore  col  precedente
Statuto,  la  conservano  e,  pertanto,   partecipano   all'Assemblea
elettiva per la ricostituzione degli organi dell'Aero Club  d'Italia,
fermo  il  requisito  dell'anzianita'  di  federazione  di  12   mesi
precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea. 
    Essi dovranno adeguare, a pena di decadenza, il loro  Statuto  al
nuovo Statuto tipo entro novanta giorni dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. 
    Per gli Aero Club gia' federati all'Aero Club  d'Italia  in  base
alle norme in vigore  col  precedente  Statuto  e  che  praticano  le
attivita' di cui all'art. 6 n. 1 lettere i) e j)  vige  l'obbligo  di
osservanza del requisito di cui  all'art.  7,  comma  1,  n.  2  gia'
previsto per gli Aero Club che svolgono le attivita' di cui  all'art.
6, n. 1 dalla lettera a) alla lettera h). 
    Le  modifiche  dello  Statuto  degli  Aero  Club   Locali,   tese
all'adeguamento dello stesso allo Statuto  tipo  approvato  dall'Aero
Club d'Italia e dalle competenti Autorita', debbono  essere  adottate
dall'Assemblea ordinaria dell'Aero Club Locale in prima convocazione,
con la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto al voto e, in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci  presenti,  e,
in entrambi i casi, con il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei
presenti aventi diritto al voto. 
    Le modifiche statutarie di cui trattasi debbono essere  approvate
dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia ai sensi dell'art. 25,
comma 2, n. 22, del presente Statuto.