(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 52)
                              Art. 52. 
 
    La realizzazione delle Scuole di pilotaggio e di addestramento al
volo, di cui al precedente articolo  4,  comma  1,  n.  3,  ha  luogo
gradualmente sulla base di accordi che l'Aero Club d'Italia prendera'
con gli Aero Club Federati.