Art. 71. (Principi generali) 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2-ter, del Testo Unico, gli intermediari distributori: a) riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento, al fine quantomeno di valutare se lo strumento finanziario resti coerente con le esigenze di tale mercato e se la prevista strategia distributiva continui a essere appropriata; b) quando offrono o raccomandano strumenti finanziari non realizzati in proprio, adottano opportune misure per ottenere le informazioni di cui all'articolo 63, comma 1, lettera c) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato per ciascun strumento finanziario. 2. Gli intermediari distributori adempiono agli obblighi previsti dal presente Capo anche quando offrono o raccomandano strumenti finanziari realizzati da soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE. A tal fine, gli intermediari distributori adottano misure e procedure efficaci al fine di acquisire informazioni sufficienti sugli strumenti finanziari, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 74.