(Allegato-art. 71)
 
                              Art. 71. 
 
                         (Principi generali) 
 
  1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2-ter, del
Testo Unico, gli intermediari distributori: 
 
  a) riesaminano regolarmente  gli  strumenti  finanziari  offerti  o
raccomandati, tenendo conto di qualsiasi evento  che  possa  incidere
significativamente  sui  rischi  potenziali   per   il   mercato   di
riferimento,  al  fine  quantomeno  di  valutare  se   lo   strumento
finanziario resti coerente con le esigenze di tale mercato  e  se  la
prevista strategia distributiva continui a essere appropriata; 
 
  b)  quando  offrono  o  raccomandano   strumenti   finanziari   non
realizzati in proprio, adottano  opportune  misure  per  ottenere  le
informazioni di cui all'articolo  63,  comma  1,  lettera  c)  e  per
comprendere  le  caratteristiche  e   il   mercato   di   riferimento
identificato per ciascun strumento finanziario. 
 
  2. Gli intermediari distributori adempiono agli  obblighi  previsti
dal presente Capo  anche  quando  offrono  o  raccomandano  strumenti
finanziari realizzati  da  soggetti  non  rientranti  nell'ambito  di
applicazione della direttiva 2014/65/UE. A tal fine, gli intermediari
distributori  adottano  misure  e  procedure  efficaci  al  fine   di
acquisire informazioni sufficienti  sugli  strumenti  finanziari,  in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 74.