(Allegato-art. 72)
 
                              Art. 72. 
 
                 (Mercato di riferimento effettivo) 
 
  1.  Gli  intermediari  distributori  adottano  adeguate  misure   e
procedure per assicurare che gli strumenti e i servizi che  intendono
offrire  o  raccomandare  siano  compatibili  con  le  esigenze,   le
caratteristiche  e  gli  obiettivi  di  un  determinato  mercato   di
riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente
con tale mercato. 
 
  2. Gli intermediari identificano e valutano in modo appropriato  la
situazione e le esigenze dei clienti a cui  intendono  destinare  gli
strumenti, al fine di garantire che gli interessi di quest'ultimi non
siano compromessi da pressioni  commerciali  ovvero  da  esigenze  di
finanziamento del prestatore del servizio. 
 
  3. Gli intermediari individuano il/i gruppo/i di clienti per le cui
esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non e'
compatibile. 
 
  4. Gli intermediari stabiliscono  il  mercato  di  riferimento  per
ciascun  strumento  finanziario,  anche  qualora   gli   intermediari
produttori non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo
64 ovvero nei casi di strumenti realizzati da soggetti non rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE. 
 
  5. Quando un intermediario agisce  sia  come  produttore  sia  come
distributore, la valutazione  del  mercato  di  riferimento  prevista
dall'articolo 64 e dal presente articolo e' unica.