Art. 74. (Scambio informativo con gli intermediari produttori e con i soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE) 1. Gli intermediari distributori acquisiscono dagli intermediari produttori le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente gli strumenti che intendono raccomandare o vendere, al fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 72. 2. Gli intermediari distributori adottano tutte le misure ragionevoli per ottenere informazioni adeguate e attendibili anche dai soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE al fine di garantire che gli strumenti siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento. Quando tali informazioni non sono disponibili pubblicamente, il distributore adotta tutte le misure ragionevoli per ottenerle dal soggetto che realizza lo strumento o da un suo agente. Ai fini del presente comma, per informazioni disponibili pubblicamente si intendono informazioni chiare, affidabili e diffuse in adempimento di obblighi normativi, tra cui quelli previsti dalla direttiva 2003/71/CE o dalla direttiva 2004/109/CE. 3. Gli intermediari adempiono agli obblighi di cui al comma 2 con riguardo agli strumenti venduti sul mercato primario e secondario in modo proporzionato, tenuto conto del grado di reperibilita' delle informazioni e della complessita' dello strumento. 4. Gli intermediari distributori utilizzano le informazioni ottenute ai sensi del presente articolo, nonche' quelle relative ai propri clienti, al fine di identificare il mercato di riferimento di cui all'articolo 72 e la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari. 5. Gli intermediari distributori forniscono informazioni sulle vendite degli strumenti finanziari e, se del caso, informazioni sul riesame di cui all'articolo 75 agli intermediari produttori per supportare l'attivita' di riesame svolta da questi ultimi ai sensi dell'articolo 67.