(Allegato-art. 74)
 
                              Art. 74. 
 
(Scambio informativo con gli intermediari produttori e con i soggetti
non  rientranti   nell'ambito   di   applicazione   della   direttiva
                             2014/65/UE) 
 
  1. Gli intermediari distributori  acquisiscono  dagli  intermediari
produttori le informazioni necessarie  per  comprendere  e  conoscere
adeguatamente gli strumenti che intendono raccomandare o vendere,  al
fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle
esigenze, alle  caratteristiche  e  agli  obiettivi  del  mercato  di
riferimento individuato ai sensi dell'articolo 72. 
 
  2.  Gli  intermediari  distributori  adottano   tutte   le   misure
ragionevoli per ottenere informazioni adeguate  e  attendibili  anche
dai  soggetti  non  rientranti  nell'ambito  di  applicazione   della
direttiva 2014/65/UE al fine di garantire  che  gli  strumenti  siano
distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e  agli
obiettivi del mercato di riferimento. Quando  tali  informazioni  non
sono disponibili  pubblicamente,  il  distributore  adotta  tutte  le
misure  ragionevoli  per  ottenerle  dal  soggetto  che  realizza  lo
strumento o da un  suo  agente.  Ai  fini  del  presente  comma,  per
informazioni  disponibili  pubblicamente  si  intendono  informazioni
chiare, affidabili e diffuse in adempimento  di  obblighi  normativi,
tra cui quelli previsti dalla direttiva 2003/71/CE o dalla  direttiva
2004/109/CE. 
 
  3. Gli intermediari adempiono agli obblighi di cui al comma  2  con
riguardo agli strumenti venduti sul mercato primario e secondario  in
modo proporzionato, tenuto conto del  grado  di  reperibilita'  delle
informazioni e della complessita' dello strumento. 
 
  4.  Gli  intermediari  distributori  utilizzano   le   informazioni
ottenute ai sensi del presente articolo, nonche' quelle  relative  ai
propri clienti, al fine di identificare il mercato di riferimento  di
cui all'articolo 72 e la strategia di distribuzione  degli  strumenti
finanziari. 
 
  5. Gli  intermediari  distributori  forniscono  informazioni  sulle
vendite degli strumenti finanziari e, se del caso,  informazioni  sul
riesame di cui  all'articolo  75  agli  intermediari  produttori  per
supportare l'attivita' di riesame svolta da questi  ultimi  ai  sensi
dell'articolo 67.