(Allegato-art. 75)
 
                              Art. 75. 
 
                              (Riesame) 
 
  1.  Gli  intermediari   distributori   riesaminano   e   aggiornano
periodicamente le procedure e le misure adottate per il governo degli
strumenti finanziari, al fine di garantire che le  stesse  permangano
rigorose e idonee all'adempimento degli obblighi posti  dal  presente
Capo e adottano, se del caso, i provvedimenti appropriati. 
 
  2.  Gli  intermediari  riesaminano   regolarmente   gli   strumenti
finanziari offerti o raccomandati e i servizi prestati, tenendo conto
di qualsiasi evento che possa  incidere  in  modo  significativo  sui
rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato ai  sensi
dell'articolo 72. 
 
  3. Gli intermediari valutano almeno se lo strumento  finanziario  o
il servizio resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e  gli
obiettivi del mercato di riferimento e se la  prevista  strategia  di
distribuzione continui a essere appropriata. 
 
  4. Gli intermediari riconsiderano il  mercato  di  riferimento  e/o
aggiornano le procedure e le misure adottate  per  il  governo  degli
strumenti  finanziari   qualora   rilevino   di   aver   erroneamente
identificato il mercato di riferimento per uno specifico strumento  o
servizio ovvero qualora lo strumento o il servizio non soddisfi  piu'
le condizioni del mercato di riferimento, come nel  caso  in  cui  lo
strumento  diventi  illiquido  o  molto  volatile   a   causa   delle
oscillazioni del mercato.