Art. 76. (Catena di intermediazione) 1. Quando piu' intermediari distributori collaborano nella distribuzione di uno strumento finanziario o di un servizio, l'intermediario che ha il rapporto diretto con il cliente finale e' responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Capo. 2. Gli intermediari coinvolti nella catena di intermediazione devono comunque: a) assicurare che le informazioni significative relative allo strumento finanziario vengano trasferite dal soggetto che lo realizza, anche qualora non rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE, all'intermediario distributore finale; b) qualora l'intermediario produttore richieda informazioni sulle vendite dello strumento al fine di adempiere agli obblighi previsti dal presente Titolo, consentire a quest'ultimo di acquisire quanto richiesto; c) adempiere, laddove applicabile, agli obblighi in qualita' di intermediario produttore previsti dal Capo II del presente Titolo, tenuto conto del servizio prestato.