(Allegato-art. 76)
 
                              Art. 76. 
 
                     (Catena di intermediazione) 
 
  1.  Quando  piu'  intermediari   distributori   collaborano   nella
distribuzione  di  uno  strumento  finanziario  o  di  un   servizio,
l'intermediario che ha il rapporto diretto con il cliente  finale  e'
responsabile del corretto adempimento  degli  obblighi  previsti  dal
presente Capo. 
 
  2. Gli  intermediari  coinvolti  nella  catena  di  intermediazione
devono comunque: 
 
  a) assicurare  che  le  informazioni  significative  relative  allo
strumento  finanziario  vengano  trasferite  dal  soggetto   che   lo
realizza, anche qualora non rientri nell'ambito di applicazione della
direttiva 2014/65/UE, all'intermediario distributore finale; 
 
  b) qualora l'intermediario produttore richieda  informazioni  sulle
vendite dello strumento al fine di adempiere agli  obblighi  previsti
dal presente Titolo, consentire a quest'ultimo  di  acquisire  quanto
richiesto; 
 
  c) adempiere, laddove applicabile, agli  obblighi  in  qualita'  di
intermediario produttore previsti dal Capo II  del  presente  Titolo,
tenuto conto del servizio prestato.