Art. 99. Contrattazione integrativa: materie 1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge a livello nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, sulle seguenti materie: a) condizioni, criteri e parametri per la definizione delle maggiorazioni della retribuzione di posizione; b) criteri per la definizione del trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza; c) effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi di ente sul trattamento economico del segretario; d) definizione delle modalita' di versamento dei contributi sindacali. 2. La materia a cui si applica l'art. 8, comma 4 e' quella di cui al comma 1, lettera d). 3. Le materie a cui si applica l'art. 8 comma 5 sono quelle di cui al comma 1, lett. a), b) e c).