Art. 99.
Contrattazione integrativa: materie
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge
a livello nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, sulle seguenti
materie:
a) condizioni, criteri e parametri per la definizione delle
maggiorazioni della retribuzione di posizione;
b) criteri per la definizione del trattamento economico
spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza;
c) effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi di
ente sul trattamento economico del segretario;
d) definizione delle modalita' di versamento dei contributi
sindacali.
2. La materia a cui si applica l'art. 8, comma 4 e' quella di cui
al comma 1, lettera d).
3. Le materie a cui si applica l'art. 8 comma 5 sono quelle di
cui al comma 1, lett. a), b) e c).