(Allegato-art. 99)
                              Art. 99. 
 
                 Contrattazione integrativa: materie 
 
    1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si  svolge
a livello nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma  1,  sulle  seguenti
materie: 
      a) condizioni, criteri e parametri  per  la  definizione  delle
maggiorazioni della retribuzione di posizione; 
      b)  criteri  per  la  definizione  del  trattamento   economico
spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza; 
      c) effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi di
ente sul trattamento economico del segretario; 
      d) definizione delle modalita'  di  versamento  dei  contributi
sindacali. 
    2. La materia a cui si applica l'art. 8, comma 4 e' quella di cui
al comma 1, lettera d). 
    3. Le materie a cui si applica l'art. 8 comma 5  sono  quelle  di
cui al comma 1, lett. a), b) e c).