ART. 207
Regime fiscale delle locazioni brevi
(articolo 4, commi 1, 2, 3 decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
articolo 1, comma 595, legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i
contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non
superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei
locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano
attivita' di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca
di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da
locare.
2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano
le disposizioni degli articoli 203, 204, 205, comma 1, e 206, con
l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta
sostitutiva nella forma della cedolare secca. L'aliquota di cui al
primo periodo e' ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai
contratti di locazione breve relativi a una unita' immobiliare
individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi
lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a
titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento
dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al
comma 1.
4. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui al presente
articolo, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2026,
e' riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di
non piu' di due appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli
altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza,
l'attivita' di locazione di cui al presente comma, da chiunque
esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi
dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti
che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ovvero
tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in
contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono
di appartamenti da condurre in locazione.