(Testo unico imposte sui redditi-art. 207)
                              ART. 207 
                Regime fiscale delle locazioni brevi 
(articolo 4, commi 1, 2, 3  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96;
       articolo 1, comma 595, legge 30 dicembre 2020, n. 178) 
 
1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi  i
contratti di locazione di immobili a  uso  abitativo  di  durata  non
superiore  a  30  giorni,  ivi  inclusi  quelli  che   prevedono   la
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di  pulizia  dei
locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori  dell'esercizio  di
attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti  che  esercitano
attivita'  di  intermediazione  immobiliare,  ovvero   soggetti   che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in  cerca
di un immobile con persone che dispongono di  unita'  immobiliari  da
locare. 
2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano
le disposizioni degli articoli 203, 204, 205, comma  1,  e  206,  con
l'aliquota del  26  per  cento  in  caso  di  opzione  per  l'imposta
sostitutiva nella forma della cedolare secca. L'aliquota  di  cui  al
primo periodo e' ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti  dai
contratti di  locazione  breve  relativi  a  una  unita'  immobiliare
individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. 
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano  anche  ai  corrispettivi
lordi derivanti dai contratti  di  sublocazione  e  dai  contratti  a
titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento
dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui  al
comma 1. 
4. Il regime  fiscale  delle  locazioni  brevi  di  cui  al  presente
articolo, con effetto dal periodo d'imposta relativo  all'anno  2026,
e' riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve  di
non piu' di due appartamenti per  ciascun  periodo  d'imposta.  Negli
altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza,
l'attivita' di locazione  di  cui  al  presente  comma,  da  chiunque
esercitata, si presume  svolta  in  forma  imprenditoriale  ai  sensi
dell'articolo 2082 del codice civile. Le  disposizioni  del  presente
comma si applicano anche per i contratti stipulati  tramite  soggetti
che  esercitano  attivita'  di  intermediazione  immobiliare,  ovvero
tramite soggetti  che  gestiscono  portali  telematici,  mettendo  in
contatto persone in cerca di un immobile con persone  che  dispongono
di appartamenti da condurre in locazione.