(Testo unico imposte sui redditi-art. 208)
                              ART. 208 
Adempimenti   per   i   soggetti   che   esercitano   attivita'    di
                     intermediazione immobiliare 
(articolo 4, commi 4, primo periodo, 5, 5-bis, 5-ter, primo e secondo
periodo, 6 e 7, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) 
 
1.  I  soggetti   che   esercitano   attivita'   di   intermediazione
immobiliare,  nonche'  quelli  che  gestiscono  portali   telematici,
mettendo in contatto persone in ricerca di un  immobile  con  persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare,  trasmettono  i  dati
relativi ai contratti di cui all'articolo 207, commi 1 e 3,  conclusi
per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a  quello
a cui si riferiscono i predetti dati. 
2. I soggetti residenti nel territorio  dello  Stato  che  esercitano
attivita'  di  intermediazione  immobiliare,   nonche'   quelli   che
gestiscono  portali  telematici,  mettendo  in  contatto  persone  in
ricerca  di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di   unita'
immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o  i  corrispettivi
relativi ai contratti di cui all'articolo 207, commi 1  e  3,  ovvero
qualora  intervengano   nel   pagamento   dei   predetti   canoni   o
corrispettivi, operano,  in  qualita'  di  sostituti  d'imposta,  una
ritenuta a titolo di acconto del  21  per  cento  sull'ammontare  dei
canoni e corrispettivi  all'atto  del  pagamento  al  beneficiario  e
provvedono  al  relativo  versamento  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 3  del  testo  unico  in  materia  di  versamenti  e  di
riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025,  n.  33,  e
alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
322. 
3. I soggetti di cui al comma 2 non  residenti  in  possesso  di  una
stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 183, qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi  ai  contratti  di  cui
all'articolo 207, commi  1  e  3,  ovvero  qualora  intervengano  nel
pagamento  dei  predetti  canoni  o  corrispettivi,  adempiono   agli
obblighi  derivanti  dal  presente  articolo   tramite   la   stabile
organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea,
in possesso  di  una  stabile  organizzazione  in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea, qualora incassino i  canoni  o  i  corrispettivi
relativi ai contratti di cui all'articolo 207, commi 1  e  3,  ovvero
qualora  intervengano   nel   pagamento   dei   predetti   canoni   o
corrispettivi,  adempiono  agli  obblighi  derivanti   dal   presente
articolo  tramite  la  stabile  organizzazione;  qualora  gli  stessi
soggetti siano riconosciuti privi di stabile  organizzazione  in  uno
Stato membro dell'Unione  europea,  ai  fini  dell'adempimento  degli
obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita' di responsabili
d'imposta, nominano  un  rappresentante  fiscale  individuato  tra  i
soggetti indicati nell'articolo 33 del  testo  unico  in  materia  di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo  24  marzo
2025, n. 33. In assenza  di  nomina  del  rappresentante  fiscale,  i
soggetti residenti nel territorio dello Stato che  appartengono  allo
stesso  gruppo  dei  soggetti  di  cui  al   secondo   periodo   sono
solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e  il
versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni  e  corrispettivi
relativi ai contratti di  cui  all'articolo  207,  commi  1  e  3.  I
soggetti  residenti  in  uno  Stato   membro   dell'Unione   europea,
riconosciuti privi  di  stabile  organizzazione  in  Italia,  possono
adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente  articolo
ovvero nominare,  quale  responsabile  d'imposta,  un  rappresentante
fiscale individuato tra i  soggetti  indicati  nell'articolo  33  del
testo unico in materia di versamenti e  di  riscossione,  di  cui  al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 
4. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo,  ovvero  che
interviene nel pagamento dei  predetti  canoni  o  corrispettivi,  e'
responsabile  del  pagamento  dell'imposta  di   soggiorno   di   cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e  del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e),
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  con  diritto  di
rivalsa   sui   soggetti   passivi,   della    presentazione    della
dichiarazione, nonche' degli  ulteriori  adempimenti  previsti  dalla
legge e  dal  regolamento  comunale.  La  dichiarazione  deve  essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica  entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il
presupposto impositivo, secondo le modalita'  approvate  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali. 
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono
stabilite le disposizioni di attuazione  dei  commi  1,  2  e  3  del
presente  articolo,  incluse  quelle  relative  alla  trasmissione  e
conservazione dei dati da parte dell'intermediario. 
6. A  decorrere  dall'anno  2017  gli  enti  che  hanno  facolta'  di
applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e) , del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, possono, in deroga  all'articolo  1,  comma  26,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1,  comma  169,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare  l'imposta  di
soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.