ART. 208
Adempimenti per i soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare
(articolo 4, commi 4, primo periodo, 5, 5-bis, 5-ter, primo e secondo
periodo, 6 e 7, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. I soggetti che esercitano attivita' di intermediazione
immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici,
mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare, trasmettono i dati
relativi ai contratti di cui all'articolo 207, commi 1 e 3, conclusi
per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
a cui si riferiscono i predetti dati.
2. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano
attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in
ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi
relativi ai contratti di cui all'articolo 207, commi 1 e 3, ovvero
qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o
corrispettivi, operano, in qualita' di sostituti d'imposta, una
ritenuta a titolo di acconto del 21 per cento sull'ammontare dei
canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e
provvedono al relativo versamento con le modalita' di cui
all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di
riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e
alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322.
3. I soggetti di cui al comma 2 non residenti in possesso di una
stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 183, qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui
all'articolo 207, commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli
obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile
organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea,
in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro
dell'Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi
relativi ai contratti di cui all'articolo 207, commi 1 e 3, ovvero
qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o
corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente
articolo tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi
soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno
Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento degli
obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita' di responsabili
d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i
soggetti indicati nell'articolo 33 del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i
soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo
stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono
solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il
versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi
relativi ai contratti di cui all'articolo 207, commi 1 e 3. I
soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea,
riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono
adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo
ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante
fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 33 del
testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
4. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che
interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e),
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di
rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della
dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il
presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e
conservazione dei dati da parte dell'intermediario.
6. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facolta' di
applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e) , del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di
soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.