ARTICOLO 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto e' classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 e all'articolo 6. 2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1. Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Slovenia, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunita' o in Slovenia. 3. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.