(Protocollo N.4-art.5)
                             ARTICOLO 5 
          Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 
1.  Ai  fini  dell'articolo  2,  i  materiali  non   originari   sono
considerati  sufficientemente  lavorati  o  trasformati   quando   il
prodotto ottenuto e' classificato in una  voce  doganale  diversa  da
quella in cui sono  classificati  tutti  i  materiali  non  originari
impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve  le  disposizioni  di
cui al paragrafo 2 e all'articolo 6. 
2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui
all'allegato II, le condizioni stabilite  per  detti  prodotti  nella
colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1. 
Quando, nell'elenco dell'allegato  II,  viene  applicata  una  regola
percentuale per determinare il carattere originario  di  un  prodotto
ottenuto nella Comunita' o in Slovenia, il valore  aggiunto  mediante
la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il
prezzo  franco  fabbrica  del  prodotto  ottenuto  e  il  valore  dei
materiali importati da paesi terzi nella Comunita' o in Slovenia. 
3. Dette condizioni stabiliscono, per tutti  i  prodotti  contemplati
dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione  cui  devono  essere
sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di
questi prodotti, e si applicano solo a detti materiali.  Ne  consegue
pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario
perche'  soddisfa  le  condizioni  indicate  nell'elenco  per   detto
prodotto e' impiegato nella fabbricazione di un  altro  prodotto,  le
condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli
si applicano, e non si prendono in  considerazione  i  materiali  non
originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.