(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 88)
                               Art. 88 
 
 
                      Contenuto della sentenza 
 
    1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano e  reca
l'intestazione <Repubblica italiana> . 
    2. Essa deve contenere: 
    a) l'indicazione del  giudice  adito  e  del  collegio  che  l'ha
pronunciata; 
    b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati; 
    c) le domande; 
    d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto  della
decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi; 
    e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese; 
    f)  l'ordine  che  la  decisione  sia   eseguita   dall'autorita'
amministrativa; 
    g) l'indicazione del  giorno,  mese,  anno  e  luogo  in  cui  la
decisione e' pronunciata; 
    h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore. 
    3. Si applica l'articolo 118, comma  3,  delle  disposizioni  per
l'attuazione del codice di procedura civile. 
    4. Se il presidente non puo'  sottoscrivere  per  morte  o  altro
impedimento, la sentenza e' sottoscritta dal componente piu'  anziano
del collegio,  purche'  prima  della  sottoscrizione  sia  menzionato
l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza  per
morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del  solo
presidente,  purche'  prima  della  sottoscrizione   sia   menzionato
l'impedimento. 
 
              Nota all'art. 88 
              -  Per  il   testo   dell'articolo   118   disp.   att.
          cod.proc.civ.  si  vedano  le   note   all'   articolo   76
          dell'allegato 1.