(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 90)
                               Art. 90 
 
 
                     Pubblicita' della sentenza 
 
    1. Qualora la pubblicita'  della  sentenza  possa  contribuire  a
riparare il danno, compreso quello derivante per  effetto  di  quanto
previsto all'articolo 96 del codice di procedura civile, il  giudice,
su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese  del  soccombente,
mediante inserzione  per  estratto,  ovvero  mediante  comunicazione,
nelle  forme  specificamente  indicate,  in  una   o   piu'   testate
giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet  da  lui
designati. Se l'inserzione non  avviene  nel  termine  stabilito  dal
giudice, puo' procedervi la parte  a  favore  della  quale  e'  stata
disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato. 
 
              Nota all'art. 90 
              - Si riporta il testo dell'articolo 96 cod.proc.civ.: 
              «Art. 96. Responsabilita' aggravata. 
              Se  risulta  che  la  parte  soccombente  ha  agito   o
          resistito in giudizio con  mala  fede  o  colpa  grave,  il
          giudice, su istanza dell'altra parte,  la  condanna,  oltre
          che alle spese, al risarcimento  dei  danni,  che  liquida,
          anche d'ufficio, nella sentenza. 
              Il giudice che accerta l'inesistenza  del  diritto  per
          cui  e'  stato  eseguito  un  provvedimento  cautelare,   o
          trascritta   domanda   giudiziale,   o   iscritta   ipoteca
          giudiziale,  oppure  iniziata   o   compiuta   l'esecuzione
          forzata, su istanza della  parte  danneggiata  condanna  al
          risarcimento dei danni l'attore o il creditore  procedente,
          che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
          danni e' fatta a norma del comma precedente. 
              In ogni caso, quando pronuncia  sulle  spese  ai  sensi
          dell'articolo  91,  il  giudice,  anche   d'ufficio,   puo'
          altresi' condannare la parte soccombente  al  pagamento,  a
          favore della  controparte,  di  una  somma  equitativamente
          determinata.».