Art. 167. (Costituzione del patrimonio familiare). Possono essere costituiti in patrimonio familiare determinati beni immobili o titoli di credito. La costituzione del patrimonio familiare importa la inalienabilita' dei beni e la destinazione dei frutti a vantaggio della famiglia. La costituzione puo' essere fatta, anche durante il matrimonio, da uno o da entrambi i coniugi per atto pubblico, ovvero da un terzo per atto pubblico o per testamento.