(CODICE CIVILE-art. 167)
                              Art. 167. 
 
              (Costituzione del patrimonio familiare). 
 
  Possono essere costituiti in patrimonio familiare determinati  beni
immobili o titoli di credito. 
 
  La costituzione del patrimonio familiare importa la inalienabilita'
dei beni e la destinazione dei frutti a vantaggio della famiglia. 
 
  La costituzione puo' essere fatta, anche durante il matrimonio,  da
uno o da entrambi i coniugi per atto pubblico, ovvero da un terzo per
atto pubblico o per testamento.