(CODICE CIVILE-art. 168)
                              Art. 168. 
 
           (Patrimonio familiare costituito da un terzo). 
 
  Se la costituzione e' fatta da un terzo, che non si e' riservata la
proprieta' dei beni immobili o dei titoli, questa  proprieta'  spetta
al  coniuge  al  quale  e'  stata  attribuita  e,  in   mancanza   di
attribuzione, ad entrambi i coniugi. 
 
  Coloro che costituiscono il  patrimonio  familiare  sono  tenuti  a
garantire i beni assegnati. 
 
  Salvo patto speciale, la garanzia non  si  estende  ai  vizi  della
cosa, a meno che il costituente li abbia in mala fede taciuti.