Art. 168. (Patrimonio familiare costituito da un terzo). Se la costituzione e' fatta da un terzo, che non si e' riservata la proprieta' dei beni immobili o dei titoli, questa proprieta' spetta al coniuge al quale e' stata attribuita e, in mancanza di attribuzione, ad entrambi i coniugi. Coloro che costituiscono il patrimonio familiare sono tenuti a garantire i beni assegnati. Salvo patto speciale, la garanzia non si estende ai vizi della cosa, a meno che il costituente li abbia in mala fede taciuti.