(CODICE CIVILE-art. 169)
                              Art. 169. 
 
                      (Efficacia del vincolo). 
 
  L'atto  di  costituzione  del  patrimonio  familiare  deve   essere
trascritto se riguarda beni immobili. 
 
  I titoli di credito devono essere vincolati  rendendoli  nominativi
con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo. 
 
  L'inalienabilita' dei beni costituenti il patrimonio familiare  non
e' opponibile ai creditori, il cui  diritto  e'  sorto  anteriormente
alla trascrizione dell'atto  o  alla  costituzione  del  vincolo  sui
titoli di credito. 
 
  Se la costituzione e'  fatta  da  un  terzo,  l'inalienabilita'  e'
opponibile ai  creditori  del  coniuge  al  quale  e'  attribuita  la
proprieta' dei beni.