Art. 169. (Efficacia del vincolo). L'atto di costituzione del patrimonio familiare deve essere trascritto se riguarda beni immobili. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo. L'inalienabilita' dei beni costituenti il patrimonio familiare non e' opponibile ai creditori, il cui diritto e' sorto anteriormente alla trascrizione dell'atto o alla costituzione del vincolo sui titoli di credito. Se la costituzione e' fatta da un terzo, l'inalienabilita' e' opponibile ai creditori del coniuge al quale e' attribuita la proprieta' dei beni.